Chiedere il tesserino identificativo per gli hobbisti

Chiedere il tesserino identificativo per gli hobbisti

Ai sensi della Legge provinciale 30/07/2010, n. 17, art. 20 ter, sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati.

Approfondimenti

Note importanti

Verificare presso il Comune dove si presenta la domanda, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria. In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento.

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente domanda.

Per i residenti nella provincia di Trento, la domanda è presentata al comune di residenza.
Per i residenti in un’altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano, la domanda è presentata al Comune di Trento (Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71).

Chi non può esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione?

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

 

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui la Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:25.12